La legge che regola la posizione del socio-lavoratore, soprattutto nella sua ultima versione, prevede, rispetto alla disciplina ordinaria, scostamenti anche rilevanti. Alcuni di essi si possono comprendere in considerazione della coesistenza dei due distinti profili: quello di socio e quello di lavoratore. Si segnala la possibilità di:
- modulazioni del trattamento economico in relazione a possibili crisi (di cui anche il lavoratore, in quanto socio, può esser chiamato a far fronte);
- limitazioni-adeguamenti rispetto all’esercizio dei diritti sindacali (diritti che debbono essere stabiliti in apposito accordo [DIRITTI], e il cui esercizio incontra, comunque, il limite generale della compatibilità rispetto allo ‘stato di socio lavoratore’);
- deroghe rispetto alla disciplina protettiva in tema di licenziamento illegittimo (con possibile esclusione della tutela reintegratoria);
- deroghe rispetto alla competenza del Giudice del Lavoro (almeno nel caso in cui il rapporto di lavoro si estingua in seguito alla estinzione del rapporto associativo [in seguito a recesso o a esclusione, vedi artt. 2532 e 2533 c.c.], la cui cognizione è espressamente attribuita dal legislatore al tribunale ordinario, [vedi anche interpretazione Circolare n. 10/2004]).