Legge 15 marzo 1997 n. 59
"LEGGE BASSANINI"
CAPO I
CAPO II
CAPO III
Legge 15 marzo 1997 n. 59
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
CAPO I
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni
e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della
Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge.
Ai fini della presente legge, per "conferimento" si
intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le province, i comuni,
le comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo
3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni
e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori
in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello
Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni
e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale
e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda
elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica
e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge
statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione,
esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate
di interesse nazionale con legge statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile,
per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e
i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione,
il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti
legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo
nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei
ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico
nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti
dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei
sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono
interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province,
i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute,
della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
Art. 2
1. La disciplina legislativa delle
funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente
legge spetta alle regioni quando e' riconducibile alle materie
di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle
restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme
attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi
dell'articolo 1 e' disposta, secondo le rispettive competenze
e nell'ambito della rispettiva potesta' normativa, dalle regioni
e dagli enti locali.
Art. 3
1. Con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere
in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di
cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i
compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'articolo
3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio
di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a),
della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali
o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della
Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e contestuale attribuzione
e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali,
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo
di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni
conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di
forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano
la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni
e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche
con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza
delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento,
anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali
nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni
di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e
periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti
con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 7, comma 3,
salvaguardando l'integrita' di ciascuna regione e l'accesso delle
comunita' locali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalita' e le condizioni con le quali l'amministrazione
dello Stato puÚ avvalersi, per la cura di interessi nazionali,
di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati
o con gli Organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento
a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non
richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte
delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita'
da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di
fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o debba
usufruire.
2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione
della sua collocazione territoriale separata e della conseguente
peculiare realta' istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale,
fiscale e finanziaria.
Art. 4
1. Nelle materie di cui all'articolo
117 della Costituzione, le regioni, in conformita' ai singoli
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e
agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni
le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali.
Possono altresi' essere ascoltati anche gli organi rappresentativi
delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2,
della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni
ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo
1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della generalita'
dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province
e alle comunita' montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con
l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine
di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza
sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunita', alla
autorita' territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini
interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione
dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la
soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative
adottate nell'ambito dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione,
con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni
e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello
di identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche associativo
della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in particolare delle
funzioni gia' esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti
omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita' organizzativa
dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata
con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni
in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative,
demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilita' degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo
provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione
in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale
e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa
con gli enti locali, il livello dei servizi minimi
qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare
la domanda di mobilita' dei cittadini, servizi i cui costi sono
a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi
ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali
che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle
deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano
precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei
trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreche'
gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi
modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione
che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino
gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento
(CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria
e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1 gennaio
2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi
da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura
previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del
29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale
e locale; definire le modalita' per incentivare ilsuperamento
degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialita'
nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalita' di
subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi
contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico
tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse
locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi
e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1
dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto
possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina
relativa alle attivita' economiche ed industriali, in particolare
per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto
agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda
le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione
europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio
nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la
promozione della internazionalizzazione e della competitivita'
delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento
dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda
la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione;
per quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti
industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione,
ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti
di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta' di cui al comma
3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta,
entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo,
la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite
o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla
regione stessa.
Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il
Governo e' delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni,
sentite le regioni inadempienti, uno o piu' decreti legislativi
di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui
disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore
della legge regionale.
Art. 5
1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente,
due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente
formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per
la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione
della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle
spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede,
in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle
due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere.
Art. 6
1. Sugli schemi di decreto legislativo
di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce il parere della Commissione
di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta
giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce
altresi' i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunita' montane; tali pareri devono essere
espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi.
I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle
Commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini
previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
Art. 7
1. Ai fini della attuazione dei
decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative
da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni
ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni
e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze
trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione
o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica,
in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito
il parere della Commissione di cui all'articolo 5, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta'
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita'
montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi
degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I
pareridevono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere
emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al
comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro
novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione
di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di
riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni,
il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di
cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere
comunque emanati.
Art. 8
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento
tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni
delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione
l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono
adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali
da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri puÚ provvedere
senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti
in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di
cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento
tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio
dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni
di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo
articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione
di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e
con la Comunita' economica europea", nonche' il terzo comma
del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce
direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate
alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo
e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e,
nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne
le funzioni statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma
dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art.9
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per
le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi
decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale
almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni
attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte
le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche
attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi
all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e' obbligatoria l'intesa
e della disciplina per i casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta'
e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.
Art. 10
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
CAPO II
Art. 11
1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la
soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza e previdenza, nonche' gli enti privati,
controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano,
anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al
sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio
e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere
e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica
nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione
di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data
di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi
possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data
della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni
della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre
1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi,
si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della
Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione
tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti
e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche',
ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro
pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali
ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme
le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire
la necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione
collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate
ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali,
anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN
per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano
distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente
le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto
per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri
dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e
di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli
di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli
di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun
ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano
costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto
collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
alla Corte dei conti, che puÚ richiedere elementi istruttori
e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine
di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende
effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo
siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni
statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo
dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo
il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere
che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate
entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione
iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto
conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere generale
atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso;
procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine,
la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia
edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi'
un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima
dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice
di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione
e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle
sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi
di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita'
di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione
pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto
con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle
disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali
ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole:
"prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione
sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti
in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q)
e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici
per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ",
da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 12
1. Nell'attuazione della delega
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo
si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza
del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate
e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le
autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti
operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione
al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti
non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso,
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri
secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed
anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra
il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri
e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite
le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza
portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente
dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento
previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze
tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza
dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli
3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo
4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero,
anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno
di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi
e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare
le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti
o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla
aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base
di criteri di Omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri
e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge,
gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni
di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti
locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione
delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque
forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione
centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale,
ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente
dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o
il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento
di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna
regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento
e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo
e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano
operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione
di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura
del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee
e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli
addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo,
a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita'
e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo
delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva
e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri
generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti
alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto
e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione
e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione
con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti
nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento
della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune
modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche
istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna
amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare
gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento
e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo
interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino
in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non
provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita',
per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia
il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo,
in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale,
ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche
per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi
di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche'
di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione
professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli
per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione
delle piante organiche e con le modalita' previste dall'articolo
3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura
degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri
capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi
che ne agevolino l'attuazione, all'uopo conferendo apposite attribuzioni
alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; prevedere
che, a tal fine, il contingente di personale indicato nel regolamento
recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento
della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai
contingenti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento del contingente medesimo
sia riservato al personale in posizione di comando e di fuori
ruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando
e' motivata da attivita' svolte dalla Scuola superiore nel loro
interesse, debbano dar corso alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate
alla responsabilita' di Ministri, il Presidente del Consiglio
dei ministri puÚ disporre variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro
del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in
vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche,
enti pubblici non economici ed autorita' indipendenti, e', a domanda,
inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed enti
pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero;
le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.
Art. 13
1. All'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e' aggiunto
il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente
del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto
dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza
dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica
e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture
con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione
e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante
organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito
degli uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso
il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo
adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto
articolo 6. I regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore
fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
Art. 14
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una
complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra',
oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo
3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari,
trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria
o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione
pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso
della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i
casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare
contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento
non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione
in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di
enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale
piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti
degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali
negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento
degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti
ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'articolo
20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
Art. 15
1. Al fine della realizzazione
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione e' incaricata,
per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza
e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti
norme in materia di scelta del contraente, uno o piu' contratti-quadro
con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al
trasporto dei dati e all'interoperabilita' si impegnano a contrarre
con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.
Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie
esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti
contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta' di stipulare
gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione
e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti
stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione
e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione
del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione
e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere
delle competenti Commissioni.
Art. 16
1. Il Comitato scientifico di cui
all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, previa ricognizione delle attivita'
gia' espletate ivi comprese quelle relative a progetti in corso,
i progetti piu' strettamente finalizzati alla modernizzazione
delle pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza
dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e razionalizzazione
dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. Il Comitato procede
altresi' alla verifica di congruita' dei costi di attuazione dei
progetti selezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si
applicano le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e
6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti non selezionati
o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei
costi non possono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del
Ministro per la funzione pubblica e' dichiarata la revoca dell'approvazione
dei predetti progetti ed e' determinato il rimborso delle spese
per le attivita' gia' svolte e per i costi sostenuti relativamente
ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato
e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai capitoli
2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti
per l'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione
previsti dalla presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo
2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n.
303, nonche' per attivita' di studio e ricerca per l'elaborazione
di schemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti
attuativi di cui alla presente legge, svolta anche in forma collegiale.
Art. 17
1. Nell'attuazione della delega
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo
si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione,
alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei
costi, delle attivita' e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, dei risultati dell'attivita' amministrativa
e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte
dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione,
e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per
la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione
delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori
di efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa
dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle
risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
una banca dati sull'attivita' di valutazione, collegata con tutte
le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a)
ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalita'
da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.- Il Presidente
del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione
al Parlamento circa gli esiti delle attivita' di cui al comma
1.
Art. 18
1. - Nell'attuazione della delega
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo, oltre
a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene
ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento
della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento
alla dimensione europea e internazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti
nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle
procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare
duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare
realta' operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello
di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una piu'
agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per
il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale
e per la promozione del trasferimento e della diffusione della
tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando
un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con
il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni
di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri
di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti
dall'articolo 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilita'
del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello
Stato ad Organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali
e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione
dei risultati dell'attivita' di ricerca e dell'impatto dell'innovazione
tecnologica sulla vita economica e sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza,
oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca,
anche al mondo della produzione e dei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine
agli obiettivi generali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalita' e l'autonomia
dei ricercatori e ne favoriscano la mobilita' interna ed esterna
tra enti di ricerca, universita', scuola e imprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla
vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad aggiornare,
con propri decreti, i limiti, le forme e le modalita' di intervento
e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41
dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente
legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, secondo
comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca
finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle
linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti gia' operanti nel settore
o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo e di funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione
e la valutazione, nonche' di quelli riguardanti la professionalita'
e la mobilita' dei ricercatori.
Art. 19
1. Sui provvedimenti di attuazione
delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione
del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
CAPO
III
Art. 20
1. Il Governo, entro il 31 gennaio
di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi,
anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome,
indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare
nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di
legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per
le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunita'
territoriali, sono attribuiti alla potesta' normativa delle regioni
e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati
con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo
e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari
e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio
dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del
Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,
i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate
le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali,
in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze
degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi
dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti
tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che
si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche
riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciÚ corrisponda
ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di
integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe
a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione
della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione
degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi,
nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica
e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento,
di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle
prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme
di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti
il provvedimento; contestuale individuazione delle modalita' di
pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo, assicurando la massima pubblicita' e conoscenza
da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita'
nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione
e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme
stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dai commi da i a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato
in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto
dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo,
quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni,
nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario,
prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il
tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli
studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per
le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri
di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire
parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti
dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di
eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma
8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta
nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo
6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione
necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione
della presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione
delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non
coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle
leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4,
comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti
dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Art. 21
1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo
di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero
sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia
delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di
gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche'
gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in
materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando
a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole
medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali
e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le
tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi,
tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno
o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi
di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere
del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere
alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare
le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, con quelle della presente
legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche
di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire
agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione,
e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze
e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori
di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe
dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il
cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui
vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono
i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il
31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle
istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali
ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione
dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo
criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa
delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche
gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano
ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato
per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione
finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione
che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle
attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie
di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati
da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti
superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni
aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento
in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e
su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in
vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita'
giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche
gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione
anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di
cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel
rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e
degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione
della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.
Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del
gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei
docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando
i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale,
la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque
giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che
possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto
della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa
da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia
nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione
e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che
sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale
offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e
nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine,
sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione
degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte
annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo
di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano
anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione
delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici
e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione
a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di
accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche
autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo
nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.
Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere
atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi'
attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie
di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche,
ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica
e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e
con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie
di tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento,
di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari
di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con
esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti
stessi. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali
per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei
bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche'
per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti
di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo
di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di
livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita'
del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle
diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12
e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento
e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali
del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione,
ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da
parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con
decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento
e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie
e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione
e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica,
come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le
modalita' previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma,
che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato
in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato
in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la
riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione
e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni
amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche
in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia
prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti,
anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui
al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti
e delle relative norme di attuazione.
Art. 22
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque
minerali e termali e la vigilanza sulle attivita' relative. Di
conseguenza le partecipazioni azionarie o le attivita', i beni,
il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende
termali, gia' inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione
aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano
spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle province
autonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali
in base ai piani di rilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la
provincia autonoma, entro novanta giorni decorrenti dalla data
di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro
del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati
gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno
dell'ente interessato al risanamento delle passivita' dei bilanci
delle societa' termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avra' luogo entro
sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto
o in parte, le partecipazioni nonche' le attivita', i beni e i
patrimoni trasferiti ad uno o piu' comuni. Possono altresi' prevedere
forme di gestione attraverso societa' a capitale misto pubblico-privato
o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente
interessate non presentino alcun progetto entro il termine indicato
al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti
norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello Stato,
determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione
delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende
interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia
generale, nonche' per gli interessi turistici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
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